Vietare l’uso del bollino di fragilità INVALSI: venti associazioni inviano un reclamo al Garante della Privacy

@privacypride

Mentre nelle scuole iniziano i test Invalsi per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il decreto 19 del 2 marzo 2024 (PNRR), che inserisce i risultati delle prove Invalsi nel curriculum dello studente. Nel frattempo alcune associazioni e organizzazioni che operano nel mondo della scuola hanno inviato un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali sulla classificazione degli alunni “fragili” con cui chiedono di vietare a INVALSI tale trattamento. Riportiamo di seguito il testo del Reclamo con l’elenco delle venti associazioni firmatarie.

Grazie a @mcp per la segnalazione

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI P.ZZA VENEZIA, 11 00187 ROMA

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento

In qualità di associazioni di insegnanti e genitori di alunni residenti in Italia e frequentanti la scuola pubblica italiana, sottoponiamo all’attenzione del Garante le seguenti circostanze, riguardanti il trattamento dei dati associati al nuovo indicatore di fragilità predisposto dall’INVALSI. Riteniamo infatti che classificare gli esiti dei test INVALSI in termini di fragilità individuale, in funzione di un punteggio conseguito algoritmicamente, si configuri come una schedatura impropria in quanto non controllabile, non verificabile né revisionabile per via umana, ovvero non automatizzata.

L’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione, INVALSI, è Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: INVALSI con sede in via Ippolito Nievo, n. 35 – CAP 00153 – Roma – C.F.: 920000450582 – Tel. (+39) 06 941851 – fax (+39) 06 94185215 – e-mail: [email protected]. Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

A partire dal 2022, l’INVALSI fornisce a tutte le istituzioni scolastiche un nuovo indicatore individuale, denominato di fragilità, allo scopo di “identificare studenti in condizione di fragilità” in ottica “preventiva, per riconoscere gli alunni che manifestano segnali relativi a potenziali situazioni di disagio, fragilità e abbandono” (1). Tale indicatore è attualmente impiegato come strumento di policy nell’ambito delle azioni previste dal PNRR per la riduzione dei divari territoriali (2). Gli elenchi dei codici identificativi degli studenti “fragili” passano dai database INVALSI alle segreterie scolastiche, che tramite le piattaforme dei registri elettronici (3) associano i rispettivi nomi e cognomi. Agli elenchi in chiaro hanno accesso dirigente e docenti, che possono individuare gli studenti destinati ad attività didattiche differenziate (4), grazie ai finanziamenti destinati alla “lotta alla dispersione scolastica” (5).

Osserviamo quanto segue.

  1. L’attribuzione dei punteggi INVALSI di tutti gli studenti italiani, esclusi i bambini di 7 e 10 anni, che svolgono un test cartaceo, avviene in maniera algoritmica. Le batterie di test sono computerizzate.
  2. La banca dei quesiti INVALSI non è pubblica. Il processo di test assembly non è noto. La compilazione dei test non è replicabile da parte dello studente o del genitore interessato.
  3. La correzione delle domande è gestita in maniera centralizzata. Non sono noti i soggetti che se ne occupano: chi sono i “gruppi di correttori”, gli “assistenti alla codifica” i “table leader” abilitati dall’INVALSI? (6). Non sono note le procedure impiegate né il margine di errore associato alle correzioni. L’emissione dei risultati (livelli) non è verificabile dallo studente che li acquisisce.
  4. Le soglie con cui INVALSI definisce la distinzione algoritmica tra i vari livelli, ovvero la distinzione tra fragili e non fragili, non sono note né ricavabili dalla documentazione istituzionale. Anche il margine di errore statistico di attribuzione dei punteggi non è noto.
  5. Non esistono standard “di competenze” fissati normativamente nel nostro ordinamento, fatta eccezione per i quadri di certificazione linguistica, importati da quelli internazionali. Non esiste alcuna definizione né regolamentazione di quali siano le competenze minime misurabili (7).
  6. L’ informativa dell’INVALSI “in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti” (8) non menziona l’indicatore predittivo di fragilità, non esplicita le finalità, le modalità di trattamento, di diffusione e conservazione delle informazioni contenute in tale indicatore.
  7. Non risultano disciplinati il diritto alla cancellazione, quello di revoca del consenso, il diritto di opposizione al trattamento da parte di chi è, o potrebbe, essere classificato come fragile.
  8. Non risulta nota la stima del livello di rischio associato al trattamento dei dati relativi all’indicatore di fragilità.
  9. Non è possibile, da parte dello studente, esercitare il diritto alla spiegazione e al controllo (articolo 71 GDPR, oltre che articoli da 13 a 15 e 22), ovvero il diritto concreto di ottenere informazioni significative e comprensibili su come il suo punteggio INVALSI sia stato acquisito, chi è responsabile delle correzioni e quali conseguenze comporta il trattamento dei dati di fragilità.
  10. Non risulta possibile una revisione umana del processo di attribuzione del punteggio, e dunque dell’esito della classificazione di fragilità.

Riteniamo pertanto che il nuovo indicatore di fragilità individuale elaborato dall’INVALSI, il suo impiego come strumento di policy e la diffusione/pubblicizzazione degli elenchi degli studenti fragili si configurino come una schedatura individuale impropria, oltre che come una distorsione dagli scopi istituzionali dell’Istituto di Valutazione.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti

CHIEDONO

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di INVALSI ogni opportuno provvedimento e, in particolare, di imporre il divieto di estrazione e di trattamento dei dati “di fragilità” individuale.

Le associazioni firmatarie:

Associazione ROARS

Associazione ALaS

Federazione dei Lavoratori della Conoscenza FLC CGIL

USB Scuola

Unicobas Scuola

CUB SUR Scuola

Organizzazione Studenti OSA

Cobas Torino

Cobas Sardegna

Cobas Tuscia

Cobas Terni

Cobas AUTOCONVOCATI

Partito delle Rifondazione Comunista/scuola

Priorità alla Scuola

Ass. Cattive Ragazze

Centro Studi per la Scuola Pubblica CESP Padova

Redazione Professione Docente

Associazione La Nostra Scuola Agorà 33

Associazione Per la Scuola della Repubblica

Associazione Nazionale Docenti AND
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